Esenzioni vaccinali e falso ideologico: profili giuridici e responsabilità medica

Per comprendere se una certificazione di esenzione vaccinale possa integrare un reato, è necessario analizzare in modo rigoroso la struttura del falso ideologico.

Il reato di falso ideologico si concreta nella redazione di un documento falso nella sostanza e cioè nel suo contenuto ideale.

La dottrina concorda nel ritenere che la falsità ideologica presupponga:

  1. a) l’esistenza di un fatto oggettivo non vero;
  2. b) la consapevolezza e volontà dell’agente di attestarlo;
  3. c) la destinazione dell’atto a provare quel fatto (Fiandaca-Musco, Diritto penale – Parte speciale, Zanichelli, 2021, p. 573).

Il certificato medico non è, di regola, una fotografia del reale, bensì un giudizio professionale basato su anamnesi, esami e osservazioni cliniche.

“Il giudizio diagnostico espresso dal medico certificante non può essere equiparato a un’attestazione di fatto: esso implica valutazione tecnico-discrezionale e, come tale, non integra il reato di falso ideologico se non fondato su dati consapevolmente falsi.”

Detta attestazione si può basare, evidentemente, su svariate modalità ricognitive: su di una specifica visita del paziente, ovvero sul colloquio personale del medico con il paziente che gli riferisce determinati sintomi, ovvero ancora sullo svolgimento di esami clinico-diagnostici, sulla pregressa conoscenza del paziente da parte del medico e sulle pregresse cure allo stesso somministrate, modalità tutte che, in ogni caso, implicano una cognizione diretta della specifica situazione rispetto alla quale la prescrizione si pone come necessaria. Ciò che rileva, infatti, non è la specifica modalità ricognitiva a monte dell’attestazione, bensì la circostanza che un’attività diretta di ricognizione vi sia stata, posto che – a norma dell’art. 22 del Codice Deontologico adottato dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – il sanitario, nel redigere certificazioni, deve valutare ed attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato, ossia dati obiettivi di competenza tecnica che abbia personalmente accertato in totale aderenza alla realtà (cfr cassazione penale n. 28847/2020).

Chiarito il concetto di certificato ed il fatto che il medico può esprimere il proprio giudizio professionale in ordine alla presenza di patologie pregresse, anche solo visionando cartelle e referti senza necessitare di una visita personale, per prescrivere e conseguentemente esonerare dall’assunzione di un farmaco, occorre capire quando un certificato può dirsi vero e quando può dirsi viziato e dunque falso.

Il certificato può dirsi falso quando attesti patologie non esistenti o perché il medico ha scientemente dichiarato la presenza di malattie inventate oppure perché tratto in inganno dal paziente è pervenuto a diagnosi errate poi trasfuse nel certificato medico. Il reato di falsità ideologica in certificazioni amministrative deve, dunque, ritenersi sussistente in tutti i suoi elementi quando il giudizio diagnostico espresso dal medico certificante si fondi su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio medesimo, che siano non rispondenti al vero, e che ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione

Analizzando l’elemento psicologico del reato osserviamo che la giurisprudenza maggioritaria identifica il dolo di cui alle art 481 e 479 cp con il c.d. dolus in re ipsa, cioè re ipsa loquitur. In altri termini, il dolo viene desunto dalle caratteristiche del fatto, nel senso che, se un soggetto ha falsificato un documento, ecco che si ritiene che ciò sia avvenuto con coscienza e volontà (della condotta), cioè con dolo, trattandosi, appunto, di reati di pura condotta

Il dolo nei delitti di falso, a sommesso avviso della scrivente, dovrebbe possedere in sé la previsione e la volontà anche della messa concretamente in pericolo del bene giuridico protetto, cioè a dire, a seconda delle ipotesi, della genuinità o della veridicità del documento.

Per chiarire meglio dovrebbe sussistere la rappresentazione e la volontà di frodare, sostanzialmente, i consociati, proprio attraverso la messa concretamente in pericolo della genuinità, oppure della veridicità del documento. Solo in tal modo potremmo evitare le secche del dolus in re ipsa, come ritiene, giustamente, da ultimo, anche il Borsari.

In Cass. Pen Sez. 3, 13266/2021 e Cass. Pen. Sez. 3, 30862/2015 si evidenzia che in tema di falsità documentali, ai fini dell’integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in re ipsa, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo

Nel contesto medico, ciò implica la certezza soggettiva della falsità del fatto attestato. In Cass. Pen., Sez. V, 29 ottobre 2020, n. 28847, si legge: “il reato di falsità ideologica in certificazioni amministrative deve ritenersi sussistente in tutti i suoi elementi quando il giudizio diagnostico espresso dal medico certificante si fonda su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio medesimo, che siano non rispondenti al vero, e che ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione” e dunque “alla luce della peculiare natura della prescrizione farmacologica, è evidente, anzitutto sotto un profilo logico, che tale documento non possa essere considerato la mera riproduzione di un fatto già rappresentato da altri documenti; esso, infatti, presuppone un’attività di accertamento diretto da parte del sanitario che emette la prescrizione, che si pone in rapporto di funzionalità con il contenuto della certificazione stessa.”

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Il principio di precauzione si connota come un «criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica circa possibili effetti dannosi ipoteticamente collegati a determinate attività, installazioni, impianti, prodotti, sostanze» (Castronuovo 2011, 2).

Esso presenta, al contempo, tanto una valenza normativo-prescrittiva, quanto argomentativo-simbolica: nella prima accezione, costituisce la ratio di fonti normative con cui il legislatore, prima dell’Unione europea e poi nazionale, ha affrontato nel corso del tempo la regolazione dello svolgimento di talune attività rischiose; nel secondo senso, invece, assume il ruolo di canone ermeneutico utilizzato dalla giurisprudenza, nell’ambito di specifiche decisioni giudiziarie, ora in termini di ratio decidendi ora nell’ambito di obiter dicta volti a chiarire meglio la regola applicabile per la soluzione del caso concreto[1][2].

Il principio di precauzione è un canone ermeneutico che nella valutazione dell’elemento soggettivo colposo può illuminare l’interprete circa le regole che avrebbe dovuto seguire l’agente modello nel momento in cui attuò una determinata condotta.

Si tratta dunque di una regola cautelare che non può essere trascurata ma che va valutata congiuntamente alla concreta esigibilità del comportamento alternativo lecito che avrebbe dovuto tenere l’agente modello.

Le regole cautelari sono strumenti essenziali per gestire il rischio nelle attività pericolose che sono consentite dalla legge. Queste regole hanno una funzione principalmente preventiva e possono derivare sia da norme giuridiche sia da consuetudini sociali. Il giudice, per applicarle, deve effettuare una valutazione preventiva (ex ante), considerando la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e dell’esperienza disponibili al momento in cui la condotta è stata posta in essere., «non rilevando la successiva scoperta della pericolosità di certe attività e l’individuazione di regole cautelari o di più efficaci regole cautelari» (Mantovani 2017, 342)[3].

Il principio di precauzione assume, dunque, un ruolo certamente non secondario. In primo luogo, nel principio di precauzione si individua il presupposto normativo di istanze di tutela diffuse nella collettività che giustificano un’interpretazione correttiva ed estensiva del modello normativo del pericolo concreto. Inoltre, il principio di precauzione configurerebbe l’architrave normativo su cui edificare l’estensione del metro di giudizio, superando i modelli conoscitivi di caratura nomologica per ricomprendere anche ipotesi esplicative di natura meramente congetturale o sintomatica[4][5]

Alla luce della ricostruzione teorica sin qui svolta, il principio di precauzione non si esaurisce in una categoria astratta, ma assume una funzione operativa concreta nella valutazione delle condotte tenute in contesti caratterizzati da incertezza scientifica.

Proprio in tali situazioni, infatti, esso impone all’interprete di verificare se, al momento dell’azione, l’agente fosse chiamato ad adottare un comportamento prudenziale in ragione della possibile, anche solo ipotetica, esposizione a un rischio per beni primari quali la vita e la salute.

In questa prospettiva, il principio di precauzione si pone come criterio di collegamento tra:

  • il piano normativo delle regole cautelari
  • e il piano concreto della condotta dell’agente

guidando il giudizio sulla prevedibilità ed evitabilità del rischio secondo una valutazione ex ante.

È proprio questo passaggio che consente di comprendere come il principio in esame trovi piena applicazione nel contesto della campagna vaccinale anti-COVID-19.

È dato notorio che tali vaccini siano stati immessi in commercio con autorizzazione condizionata, ai sensi dell’art. 14-bis del Regolamento (CE) n. 726/2004, ossia mediante una procedura che consente la commercializzazione di un medicinale prima del completamento degli studi clinici a lungo termine, a condizione che vengano successivamente forniti ulteriori dati sulla sicurezza e sull’efficacia del prodotto.

Alla luce di tale contesto, risulta pienamente coerente, e anzi doveroso, richiamare il principio di precauzione, che costituisce uno dei pilastri del diritto europeo in materia di tutela della salute pubblica e sicurezza sanitaria (art. 191, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

La Commissione europea, infatti, precisa che esso trova «applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l’elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità».

Il principio di precauzione, l’autonomia del medico e l’assenza di responsabilità penale

Il principio di precauzione rappresenta dunque il criterio guida della condotta prudente, imponendo al sanitario di privilegiare la tutela del paziente anche in presenza di margini di incertezza scientifica.

Tale impostazione si salda in modo coerente con il principio di libertà e responsabilità professionale del medico, soprattutto nella delicata attività di valutazione delle patologie pregresse e nel conseguente bilanciamento tra rischi e benefici in caso di esenzione o differimento dalla vaccinazione.

Sul punto, assume particolare rilievo la recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ottava sezione, 30 gennaio 2025, causa C-586/23 P), nella quale si afferma con chiarezza che il medico, nell’esercizio della propria attività, resta libero di operare secondo scienza e coscienza.

La Corte ha infatti precisato che:

“Nei limiti in cui il dott. Frajese nutrisse dubbi, in occasione del trattamento di un paziente, quanto alla sicurezza o all’efficacia dei vaccini di cui trattasi, egli resterebbe libero di non raccomandare o di non somministrare tali vaccini; e in nessun caso potrebbe sussistere una sua responsabilità per non aver contestato, in sede giurisdizionale, le AIC rilasciate ai vaccini di cui trattasi.”

Tale affermazione conferma in modo inequivoco la centralità del giudizio clinico individuale, nonché la necessità di una valutazione personalizzata del rischio sanitario, nel pieno rispetto della libertà professionale, della scienza medica e dei principi deontologici.

Questa impostazione trova un significativo riscontro anche nella giurisprudenza nazionale. In particolare, merita richiamo la decisione del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Venezia, dott.ssa Benedetta Vitolo, che ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un medico imputato per falso in atto pubblico in relazione al rilascio di certificazioni di esenzione vaccinale.

Nella motivazione, il Giudice ha evidenziato come:

“Nell’ambito della propria autonomia clinica, il medico ha rilasciato certificazioni temporanee, revocabili e individualizzate, nel rispetto della normativa vigente, con puntuale osservanza sia dei criteri di adeguatezza terapeutica e consenso informato, sia dei principi di precauzione e controindicazione.”

Si tratta di un passaggio di particolare rilievo, in quanto riconosce espressamente che l’esercizio dell’autonomia professionale — quando fondato su motivazioni cliniche documentate, su un percorso valutativo individualizzato e sul rispetto delle regole deontologiche — non può integrare condotta penalmente rilevante.

In altri termini, la funzione certificativa del medico non è un’attività meramente formale o vincolata, ma costituisce espressione di una autonomia tecnico-scientifica che deve essere tutelata, anche — e soprattutto — in contesti emergenziali caratterizzati da incertezza.

Sgomberato, dunque, il campo dalla normativa emergenziale — la quale già di per sé consente di ritenere scriminata una condotta conforme ai principi di precauzione e tutela individuale della salute — diventa possibile affrontare il tema sotto un ulteriore profilo

Ed è proprio a questo punto che il discorso si innesta naturalmente sul tema del falso ideologico. Se, infatti, il medico agisce nell’ambito della propria autonomia professionale, compie una valutazione individualizzata del rischio, si muove secondo il principio di precauzione, rispetta i criteri di controindicazione e fonda la certificazione su dati clinici effettivamente acquisiti, viene meno il presupposto stesso di una falsità penalmente rilevante. Non basta, in altre parole, che la valutazione sia discutibile, opinabile o non condivisa da altri sanitari: perché il reato sussista, occorre che il certificato attesti consapevolmente fatti non veri.

Il passaggio è decisivo. La certificazione medica, infatti, non è una fotografia meccanica del reale, ma un giudizio professionale fondato su anamnesi, esami, osservazioni cliniche, documentazione sanitaria e conoscenza del paziente. Proprio per questo, la sua eventuale rilevanza penale non può essere affermata sulla base del solo dissenso rispetto alla valutazione compiuta dal medico, ma richiede la prova di una falsità oggettiva e, soprattutto, della consapevolezza di tale falsità.

Da ciò consegue che, anche sul piano penalistico, difettano gli elementi costitutivi del reato ogniqualvolta la certificazione sia il risultato di un’attività clinica reale, di un percorso valutativo effettivo e di una scelta prudenziale coerente con il dovere primario di tutela della salute del paziente. In assenza di una falsità consapevole e di un dolo concretamente provato, l’esercizio dell’attività certificativa resta nell’ambito della legittima espressione della professione medica e non può essere trasformato, per via interpretativa, in condotta penalmente rilevante.

FONTI

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